Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Cosenza

Organismo Composizione della Crisi Commercialisti Cosenza

L'”ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI COMMERCIALISTI COSENZA” (Occ) istituito dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza, risulta iscritto al n.124 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. E’ un ente terzo, imparziale ed indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.

Con l’istituzione dell’Occ, l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza intende affrontare il grave problema sociale dei soggetti sovraindebitati che non possono avvalersi delle procedure concorsuali, e che quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, coaiudivandoli nel risolvere la crisi da sovraindebitamento e cercando di ottenere l’esdebitazione.

Chi può accedervi?

I soggetti legittimati a proporre istanza all’OCC sono:

  • il consumatore
  • l’imprenditore agricolo
  • le imprese commerciali di minori dimensioni (e perciò non fallibili) che si trovino in uno stato di difficoltà economico finanziaria;
  • l’imprenditore cessato.
  • il socio illimitatamente responsabile.
  • i professionisti, artisti ed altri lavoratori autonomi.
  • le società professionali ex art. 183/2011.
  • le associazioni professionali o gli studi professionali associati.
  • le società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali.
  • gli enti privati non commerciali e le start up.

Chi non può accedervi:

  • i soggetti che nei 5 anni precedenti abbiano già fatto ricorso ad una procedura da sovra indebitamento o che abbiano subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore.
  • i soggetti che presentino una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

I Compiti e gli Obiettivi dell’OCC.

L’OCC ricevuta la domanda di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei requisiti normativi, nomina un professionista di Gestore della Crisi ‚ che a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione della massa creditoria. Il debitore, eventualmente con l’assistenza di un legale di fiducia, sotto il controllo del Tribunale di competenza, può alternativamente:

  • formulare una proposta di accordo con i creditori, ai quali viene proposto un progetto per importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
  • proporre, se riveste la qualifica di consumatore, un piano di ristrutturazione dei debiti. Il piano di ristrutturazione funziona come l’accordo ma NON è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato a debiti che non riguardino un’attività imprenditoriale e/o professionale in corso.
  • chiedere la liquidazione del patrimonio: il debitore ed il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.

L’obiettivo principale per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore ottenendo pertanto la liberazione di tutti i debiti pregressi.

Il debitore può rivolgersi esclusivamente ad OCC aventi sede nel circondario del Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore stesso e, in mancanza, può rivolgersi al giudice per la nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli Organismi.

Come avviare la procedura

Per avviare una delle tre procedure previste dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 occorre presentare istanza (utilizzando l’apposito modulo) unitamente ad una marca da bollo da Euro 16,00, alla copia di un documento d’identità, allegando l’attestazione del versamento di euro 300,00 oltre Iva, quale acconto forfetario sui costi della procedura e con l’impegno di fornire nel corso della procedura tutta la documentazione richiesta e necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economico e patrimoniale. La legge prevede sanzioni penali per la rappresentazione di una situazione patrimoniale ed economica non corrispondente al vero. L’istanza può essere inviata all’Organismo tramite pec (odcec.cs@odcec.cs.legalmail.it) oppure può essere depositata a mano presso l’Ufficio di Segreteria dell’OCC.

Costi della procedura

Il compenso dell’OCC è stabilito in base a quanto previsto nel tariffario. Lo stesso viene preventivato dal Gestore della Crisi che esamina l’istanza. I pagamenti potranno essere effettuati in contanti, a mezzo bancomat, carta di credito, assegno e bonifico bancario. I dati per il bonifico bancario sono i seguenti: Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza IBAN: IT40F0706216200000000145366.

Domanda di Iscrizione Occ Cosenza

Istanza per tutti i Soggetti

Modelli Comunicazione Preventivo e Spese

Modello Lettera di Incarico Professionale

Iscrizione Organismo C.C. Commercialisti Cosenza

Nuovo Regolamento Organismo C.C. Commercialisti Cosenza

Autorizzazione Accesso Banche Dati

Vademecum Gestori della Crisi Occ Commercialisti Cosenza

Foglio di Calcolo

Tribunale di Cosenza : Aggiornamento Linee Guida Piano del Consumatore

Elenco Alfabetico Gestori OCC Commercialisti Cosenza

Ultimo aggiornamento

4 Marzo 2024, 16:27